Legge regionale 3 luglio 2024, n. 26
Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’
articolo 118, comma primo, della Costituzione ;Visto il
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 , e, in particolare l’articolo 19, commi da 5 bis a 5 sexies;Visto il
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 );Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire una maggiore spendibilità delle esperienze formative, è opportuno consentire a soggetti ulteriori, rispetto ai centri per l’impiego, la possibilità di svolgere i servizi di individuazione e validazione delle competenze. Il
d.lgs. 13/2013 prevede, infatti, che gli enti titolati ad erogare, in tutto o in parte, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze possano essere sia soggetti pubblici, sia privati e che ci sia una dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;2. Al fine di definire più correttamente la formazione professionale riconosciuta, si specifica che la procedura per il riconoscimento non prevede finanziamenti pubblici e che gli stessi possono essere eventualmente erogati in una fase successiva;
3. Per esigenze di carattere organizzativo si rende necessario prevedere che la concessione delle agevolazioni per i tirocini possa avvenire anche tramite l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI);
4. I commi da 5 quater a 5 sexies dell’
articolo 19 del d.l. 98/2011 , convertito dalla
l. 111/2011 , inseriti dalla
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), hanno riorganizzato il sistema scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2024–2025, prevedendo che la Regione provveda autonomamente al dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri e nei limiti del contingente annuale individuati dalla normativa nazionale. Si rende pertanto necessario prevedere un potere sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti delle province, che sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio, con particolare riferimento alla formulazione dei piani di organizzazione della rete scolastica, da esercitare in caso di inadempimento di queste ultime, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni nazionali sul dimensionamento, nel rispetto dell’autonomia degli enti inadempienti e dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione di cui all’
articolo 118 della Costituzione ;5. Al fine di predisporre, in tempi utili, tutti gli atti necessari per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2025-2026, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

