Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 65
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Il comma 8 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
articolo 15 del d.lgs. 192/2005
8.Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell’impianto inadempiente si applica, ai sensi dell’

, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.