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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 63
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
Art. 28 Funzioni amministrative
1. Nella materia “energia”, comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al
Sito esternotitolo V della Costituzione
, allo
Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.