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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 57
Acquisto beni e servizi. Sostituzione dell’articolo 101.1 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 101.1 della l.r. 40/2000 5 è sostituito dal seguente:
Art. 101.1 Acquisto beni e servizi
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR adotta la pianificazione triennale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
3. La pianificazione comprende sia le attività che l’ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all’
articolo 42 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 2 comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell’Allegato I.1,
Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. L’ESTAR effettua procedure per l’acquisto di beni e servizi indipendentemente dall’importo, ad eccezione di quelle:
a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l’affidamento;
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all’utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell’esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l’efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l’assolvimento dei debiti informativi obbligatori;
c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’
articolo 8 della l.r. 38/2007
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.