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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 56
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2.La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all’articolo 82 undecies ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.