Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 56
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “Programmazione
”.2. Al comma 1 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione
”.3. Il comma 2 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
2.La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all’articolo 82 undecies ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “nella programmazione
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.