Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 52
Farmacie disagiate. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 37/2004
1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006. Seconda variazione), è sostituito dal seguente: “
3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all’ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:
”.2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 37/2004 , dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“
b bis) farmacia unica operante in zona insulare.
”.3. Il comma 3 bis dell’articolo 6 della l.r. 37/2004 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.