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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 48
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “
documenti previsionali
”, e le parole: “
l’informativa di bilancio, nonché
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’informativa di bilancio di carattere programmatorio, comprese
”.
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
per la redazione dei bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’informativa di bilancio di carattere programmatorio
”.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico triennale
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , la parola: “
almeno
” è soppressa, e dopo la parola: “
preconsuntivo
” sono aggiunte le seguenti: “
relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell’anno
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni.
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.