Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 34
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ambulanze di trasporto
” sono inserite le seguenti: “o automediche
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.