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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 34
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ambulanze di trasporto
” sono inserite le seguenti: “
o automediche
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.