Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 3
Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
“
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In particolare l’ARTEA provvede:
a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa europea in raccordo con le autorità nazionali competenti.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
“
5. Il raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell’
articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’
articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa europea in materia.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.