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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 27
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
5 ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, e dall’
Sito esternoarticolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole: “
dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 .”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.