Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 27
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
“
5 ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, e dall’
articolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
”.2. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole: “
dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all’
articolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 .”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.