Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
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Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l’articolo 13;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);
Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 );
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021);
Vista la legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);
Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);
Vista la legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2021);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 .);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.);
Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024):
Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l’anno 2023);
Vista la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’

Vista la legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 (Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009 );
Vista la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 );
Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento);
Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano);
Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);
Vista la legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I:
1. È necessario modificare, nella l.r. 26/2009 , la denominazione dell’evento dedicato alla celebrazione dell’Europa da “Festa dell’Europa” a “Giornata dell’Europa” per valorizzare numerose iniziative con la finalità di accrescere il senso di appartenenza all’Europa della popolazione, anche tramite ricorrenze e spettacoli di scambio culturale o celebrativi di commemorazioni, attinenti ad anniversari festeggiati in ambito europeo ed internazionale;
2. È necessario un adeguamento terminologico, in analogia con quanto già operato per la Regione Toscana con la modifica della l.r. 1/2009 , delle disposizioni che, sul tema della programmazione della performance, sono previste nelle leggi istitutive degli enti dipendenti.
Per quanto concerne il Capo II:
3. È opportuno assicurare l’automatico adeguamento dei richiami contenuti nella l.r. 60/1999 , istitutiva dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), alla normativa europea che disciplina le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
4. È necessario correggere due errori materiali nella l.r. 36/2023 : in primo luogo occorre ripristinare la menzione di una sanzione amministrativa indicata nella proposta della Giunta regionale e poi involontariamente omessa nella fase di coordinamento consiliare del testo; il secondo intervento sorge dalla necessità di aggiungere una parola per uniformare la fattispecie sanzionatoria all’azione dell’operatore prevista nella legge regionale.
Per quanto concerne il Capo III:
5. A seguito dell’

6. Sono necessari adeguamenti della normativa regionale in materia di commercio alle disposizioni nazionali in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, vendite di liquidazione e modalità di comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) delle vendite promozionali e delle vendite sottocosto effettuate da un’impresa commerciale titolare di più esercizi commerciali.
Per quanto concerne il Capo IV:
7. È necessario adeguare la disciplina per la contribuzione alle città murate al

Per quanto concerne il Capo V:
8. Sono necessari adeguamenti terminologici al testo di alcuni articoli della l.r. 32/2002 .
Per quanto concerne il Capo VI:
9. È necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 46/2023 sul personale dell’Autorità portuale regionale in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.
Per quanto concerne il Capo VII:
10. È opportuno recepire la disposizione nazionale secondo la quale i bandi di concorso per il reclutamento di personale della Regione possono stabilire un contributo di partecipazione per i candidati, entro i limiti massimi definiti dalla normativa nazionale stessa;
11. È necessario adeguare le modalità di pubblicazione delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana alle previsioni dell’

12. È necessario adeguare la l.r. 9/2011 ai principi affermati dalla giurisprudenza, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico sia mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui alla

Per quanto concerne il Capo VIII:
13. È necessario aggiornare il testo della l.r. 60/1996 alle attuali modalità utilizzabili per il versamento del tributo;
14. È necessario adeguare il richiamo, nella normativa regionale, al nuovo nome assunto dall’organo di giustizia tributaria.
15. È necessario, a seguito di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di avvisi tecnici di errori materiali ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), cui non è seguita la corrispondente modifica legislativa, adeguare i testi di alcune leggi regionali.
Per quanto concerne il Capo IX:
16. È opportuno rimuovere un equivoco terminologico nella l.r. 29/2004 sulla cremazione dei defunti, là dove pare impropriamente alludere a uno “strumento di programmazione” che tale non è;
17. È opportuno, altresì, intervenire sulla norma transitoria della medesima l.r. 29/2004 , introdotta dalla l.r. 44/2023 , integrando le fattispecie per le quali si rende possibile la realizzazione degli impianti crematori anche nelle more dell’approvazione del piano regionale di coordinamento. In particolare, per le realizzazioni mediante finanza di progetto, è necessario salvaguardare quei casi in cui i comuni, alla data dell’entrata in vigore di detta norma transitoria, avevano già approvato specifiche graduatorie ai sensi della disciplina al momento vigente in materia di contratti pubblici;
18. È necessario riformulare una modifica legislativa recente che consente di premiare, nell’ambito della modulazione di contributi in favore di farmacie disagiate, quelle che abbiano la caratteristica di essere le uniche operanti nelle isole;
19. È opportuno, tenuto conto dell’innalzamento del limite anagrafico per accedere all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, nonché a quelli regionali per la nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, operato da ultimo, anche con l’obiettivo di “garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR”, con l’


20. È necessario adeguare alcune disposizioni relative ad ESTAR al

21. È necessario abrogare il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 , come modificato dalla l.r. 27/2023 , in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge medesima;
22. È necessario correggere il comma 1.1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 in attuazione di un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, a seguito di rilievi sulla legge.
Per quanto concerne il Capo X:
23. La rinumerazione degli articoli



Per quanto concerne il Capo XI:
24. È opportuno adeguare formalmente il capo VII della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto delle funzioni in materia di energia alle modifiche legislative sopravvenute, dalle quali in parte è stato implicitamente abrogato;
25. È opportuno, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale, introdurre il tema della gestione delle emissioni odorigene all’interno della l.r. 9/2010 prevedendo che il Consiglio regionale, nel piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, individui misure per la prevenzione e la limitazione di tali emissioni.
Per quanto concerne il Capo XII:
26. L’attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 65/2014 dalla l.r. 10/2024 , con particolare riferimento a quanto disposto in materia di incentivi per gli interventi di edilizia sostenibile, ha evidenziato la necessità di introdurre, nella stessa l.r. 65/2014 , una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria;
27. In seguito ai riscontri emersi nella fase applicativa ed ai fini di una più efficace trattazione dei dati, è opportuno modificare i termini fissati dalla l.r. 3/2017 per l’invio della relazione informativa sugli effetti applicativi della medesima l.r. 3/2017 alla competente commissione consiliare.
Per quanto concerne il Capo XV:
28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.