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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

SEZIONE II
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 49/2003
Art. 33
Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:
2. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza.
”.
Art. 34
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ambulanze di trasporto
” sono inserite le seguenti: “
o automediche
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.