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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO IX
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004
Art. 50
Piano regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2004
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), le parole: “
ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale)
” sono soppresse.
Art. 51
Norma transitoria. Modifiche all’articolo 9 ter della l.r. 29/2004 .
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 ter della l.r. 29/2004 sono aggiunte le parole: “
o, nel caso di realizzazione mediante finanza di progetto, abbiano già approvato, alla data di entrata in vigore della
legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale), la relativa graduatoria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 183, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016
,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o dell’articolo 193, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.).
”.
SEZIONE II
Farmacie disagiate. Modifiche alla l.r. 37/2004
Art. 52
Farmacie disagiate. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 37/2004
1. L’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006. Seconda variazione), è sostituito dal seguente: “
3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all’ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 37/2004 , dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b bis) farmacia unica operante in zona insulare.
”.
SEZIONE III
Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 53
Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 .
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. Il limite anagrafico di cui all’alinea del comma 1 è elevato, fino alla data del 31 dicembre 2025, a sessantotto anni.
”.
Art. 54
Direttore della società della salute. Modifiche all’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 .
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
Per il conferimento dell’incarico di direttore della società della salute si applica altresì la disposizione di cui al medesimo articolo 64 bis, comma 5 bis.
”.
Art. 55
Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b bis) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 , le parole: “
dal piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla programmazione
”.
Art. 56
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
La programmazione
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
2.La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all’articolo 82 undecies ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 82 undecies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 57
Acquisto beni e servizi. Sostituzione dell’articolo 101.1 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 101.1 della l.r. 40/2000 5 è sostituito dal seguente:
Art. 101.1 Acquisto beni e servizi
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, con cui determina, tenendo conto delle rispettive esigenze, i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR adotta la pianificazione triennale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio, garantendo, di norma, livelli regionali di aggregazione del fabbisogno. La pianificazione può individuare quali livelli di aggregazione del fabbisogno ambiti territoriali più ristretti in particolare per quanto riguarda le gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
3. La pianificazione comprende sia le attività che l’ESTAR svolge in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia quelle che svolge in quanto soggetto avvalso del soggetto regionale aggregatore di cui all’
articolo 42 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 2 comma 1, numero 14, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dell’Allegato I.1,
Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.
5. L’ESTAR effettua procedure per l’acquisto di beni e servizi indipendentemente dall’importo, ad eccezione di quelle:
a) inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
b) di piccolo importo, nei limiti e con le modalità previste da apposita delibera della Giunta regionale, per le quali le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono operare direttamente l’affidamento;
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza e di acquisto del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla realizzazione ed all’utilizzo da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale degli strumenti di acquisto e negoziazione relativamente ai seguenti ambiti:
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano strumenti di acquisto o di negoziazione, del direttore dell’esecuzione, del direttore operativo e dei responsabili di fase, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) attività di competenza dei responsabili unici del progetto, dei responsabili di fase e del direttore operativo, al fine di garantire l’efficace gestione del ciclo di vita dei contratti, ivi compreso l’assolvimento dei debiti informativi obbligatori;
c) modalità di costituzione, composizione e funzioni dei collegi tecnici di progettazione e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’
articolo 8 della l.r. 38/2007
.
”.
SEZIONE IV
Servizio civile. Modifiche alla l.r. 35/2006
Art. 58
Attuazione del servizio civile universale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 35/2006
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è abrogato.
SEZIONE V
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013
Art. 59
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1.1 dell’articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico), le parole: “
L’osservanza
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’inosservanza
”.
SEZIONE VI
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Modifiche alla l.r. 53/2021
Art. 60
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana. Attività amministrative. Correzione tecnica. Inserimento del capo II nella l.r. 53/2021
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana), è inserito il seguente capo: “
CAPO II - Attività amministrative
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.