Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
CAPO VIII
Programmazione e bilancio
SEZIONE I
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996
Art. 31
Versamento del tributo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 60/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), le parole: “
su apposito conto corrente postale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità indicate dall’ente impositore
”.Art. 32
Ricorso alle Corti di giustizia tributaria. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 60/1996
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 60/1996 le parole: “
Commissioni Tributarie
” sono sostituite dalle seguenti: “Corti di giustizia tributaria
”.SEZIONE II
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 49/2003
Art. 33
Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:
“
2. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza.
”.Art. 34
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “
ambulanze di trasporto
” sono inserite le seguenti: “o automediche
”.SEZIONE III
Legge di stabilità per l’anno 2021. Modifiche alla l.r. 98/2020 ”
Art. 35
Cooperative di comunità. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 98/2020
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021) dopo le parole: “
all’articolo
” è inserita la seguente: “13
”»Art. 36
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 98/2020
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021), è sostituto dal seguente:
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 –2023, annualità 2021.
”.”.SEZIONE IV
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021
Art. 37
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 50/2021
1. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato) è sostituito dal seguente: “
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla
l.r. 77/2016 .”.SEZIONE V
Collegato alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.
Modifiche alla l.r. 40/2022
Art. 38
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2022
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), le parole: “l
.r. 79/209
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 79/2019 ”.SEZIONE VI
Legge di stabilità per l’anno 2023. Modifiche alla l.r. 45/2022
Art. 39
Custodi della montagna. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 45/2022
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
euro 1.500.000,00 annui
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.300.000,00 annui
”.»SEZIONE VII
Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Modifiche alla l.r. 33/2023
Art. 40
Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Assestamento. Correzione tecnica. Modifiche al titolo della l.r. 33/2023
1. Nel titolo della legge regionale 31 luglio 2023, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario 2023 –2025. Assestamento), le parole: “
2022 – 2024
” sono sostituite delle seguenti: “2023 – 2025
”.SEZIONE VIII
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Modifiche alla l.r. 42/2023 ”
Art. 41
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025. Correzione tecnica. Modifiche al preambolo della l.r. 42/2023
1. Al punto 29 del preambolo della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), dopo le parole: “
al fine
” è aggiunta la parola: “di
”.Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 42/2023
1. Nell’alinea dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 21 della l.r. 42/2023 le parole: “
44/2020
” sono sostituite dalle seguenti: “44/2022
”.SEZIONE IX
Legge di stabilità per l’anno 2024. Modifiche alla l.r. 48/2023
Art. 43
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
del progetto definitivo
” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.SEZIONE X
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.
Modifiche alla l.r. 49/2023
Art. 44
Copertura finanziaria maggiori costi causati dall’incremento prezzi di interventi di edilizia scolastica. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/2023
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), le parole: “
annualità 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “annualità 2025 e 2026
”.SEZIONE XI
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alla l.r. 7/2024
Art. 45
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche al preambolo della l.r. 7/2024
1. Al numero 4 del preambolo della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016), le parole: “
budget triennale
previsionale” sono sostituite dalle seguenti: “budget
economico triennale
”.Art. 46
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 7/2024
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 7/2024 , le parole: “
di durata
” sono soppresse.Art. 47
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2024
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7/2024 , dopo la parola: “
budget
” è inserita la seguente: “economico
”.Art. 48
Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “documenti previsionali
”, e le parole: “l’informativa di bilancio, nonché
” sono sostituite dalle seguenti: “l’informativa di bilancio di carattere programmatorio, comprese
”.2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
per la redazione dei bilanci
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’informativa di bilancio di carattere programmatorio
”.3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , le parole: “
budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio
” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico triennale
”.4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 , la parola: “
almeno
” è soppressa, e dopo la parola: “preconsuntivo
” sono aggiunte le seguenti: “relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell’anno
”.5. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 7/2024 le parole: “
La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni.
” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni.
”.SEZIONE XII
Contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 7/2023
Art. 49
Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali. Clausola di neutralità finanziaria. Correzione tecnica. Inserimento dell’articolo 2 nella l.r. 7/2023
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’
articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019 ), è aggiunto il seguente:


“
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.