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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO VII
Organizzazione e personale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 9/2011
Art. 26
Assegnazione temporanea di personale. Correzione tecnica. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2023
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023 , reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009 ), dopo le parole: “
le modalità
” è aggiunta la parola: “
di
”.»
Art. 27
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
5 ter. I bandi di concorso possono fissare un contributo di partecipazione ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, e dall’
Sito esternoarticolo 19, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole: “
dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla pubblicazione del bando sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001 .”
Art. 28
Posti disponibili da coprire mediante selezione. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
pubblica
” sono inserite le seguenti: “
sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001
e” e dopo la parola: “istituzionale” sono inserite le seguenti: “della Regione
”.
Art. 29
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
sul BURT
” sono inserite le seguenti: “
e contestualmente sul portale unico del reclutamento di cui all’
Sito esternoarticolo 35 ter del d.lgs. 165/2001
e sul sito istituzionale della Regione
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
, e comunque entro i limiti di cui all’
Sito esternoarticolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001 ”.
Art. 30
Responsabile dell'Ufficio stampa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”), dopo le parole: “
del Consiglio regionale
” sono inserite le seguenti: “
, in possesso di laurea magistrale o triennale ed
” .
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della 1.r. 9/2011, dopo le parole: “
in possesso
", sono aggiunte le seguenti: "
di laurea magistrale o triennale e
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.