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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO VI
Mobilità e infrastrutture. Modifiche alla l.r. 46/2023
Art. 25
Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 46/2023
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 (Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ) le parole: “
Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l’APR, fino all’intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da
parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al personale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all’eventuale differenza tra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l’amministrazione di destinazione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.