Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
CAPO V
Istruzione, formazione e lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 19
Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo la parola: “
superiore
” sono inserite le seguenti: “e percorsi di istruzione tecnologica superiore
”.Art. 20
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002
1. La rubrica dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), poli tecnico-professionali (PTP) e istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)
”.2. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con la normativa statale in materia.
”.3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
b) percorsi di istruzione tecnologica superiore di livello post-secondario, realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con conseguimento di diploma rilasciato dal ministero
competente;
”.4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
tecnico-professionali
” è inserita la seguente: “(PTP)
”.Art. 21
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
e)gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
”.Art. 22
Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002 , le parole: “
di cui al piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “definiti nella programmazione
”.Art. 23
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 , le parole: “
piano della qualità
” sono sostitute dalla seguente: “programmazione
”.Art. 24
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 , le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “programmazione
”.2. Al comma 1 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “La programmazione
”.3. Il comma 2 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 21 novies 1 della l.r. 32/2002 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “nella programmazione
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.