Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
CAPO IV
Beni, istituzioni, attività culturali. Modifiche alla l.r. 8/2021
Art. 18
Contributi per le città murate. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2021 n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), è sostituito dal seguente:
“
articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo ai sensi dell’

(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’

, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), relativo agli interventi di cui all’articolo 2 comma 1.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8/2021 è inserito il seguente:
“
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
3 bis. Ai fini della domanda di concessione dei contributi, restano validi i progetti approvati secondo i livelli di progettazione già individuati dall’articolo 23 del previgente

(Codice dei contratti pubblici) con esclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ove l’incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni entro il 30 giugno 2023.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.