Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
CAPO III
Attività produttive
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998
Art. 14
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), le parole: “l

e camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio.
” sono soppresse, e le parole: “La relazione
” sono sostituite dalle seguenti: “, la relazione
”.SEZIONE II
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 15
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), le parole: “
allargati, campi nazionali di
ricerca e sviluppo (R&S)
” sono sostituite dalla seguente: “estesi
”.SEZIONE III
Codice del commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018
Art. 16
Vendite di liquidazione. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 62/2018
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 62/2018 , è aggiunta la seguente:
“
articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
d bis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’

(Codice della protezione civile).
”.Art. 17
Disapplicazione di disposizioni statali. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 62/2018
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 62/2018 le parole: “
7, 8 e 9
” sono sostituite dalle parole: “7, 8, 9 e 9 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.