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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO III
Attività produttive
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998
Art. 14
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), le parole: “l
e camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio.
” sono soppresse, e le parole: “
La relazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
, la relazione
”.
SEZIONE II
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 15
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 71/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), le parole: “
allargati, campi nazionali di
ricerca e sviluppo (R&S)
” sono sostituite dalla seguente: “
estesi
”.
SEZIONE III
Codice del commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018
Art. 16
Vendite di liquidazione. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 62/2018
d bis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
(Codice della protezione civile).
”.
Art. 17
Disapplicazione di disposizioni statali. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 62/2018
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 62/2018 le parole: “
7, 8 e 9
” sono sostituite dalle parole: “
7, 8, 9 e 9 bis
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.