Menù di navigazione

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO II
Agricoltura
SEZIONE I
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 2
Competenze. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
”.
Art. 3
Funzioni di organismo pagatore. Adeguamento dei rinvii alla normativa europea. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. In particolare l’ARTEA provvede:
a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all’esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa europea in raccordo con le autorità nazionali competenti.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
5. Il raccordo operativo con l’Organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
(Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa europea in materia.
”.
Art. 4
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale ed europea. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
2. comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999
delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014
della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati FEAGA e dal (FEASR
3. comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 60/1999
di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014
reviste dalla normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR
Art. 5
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
la programmazione
”.
Art. 6
Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: “
di cui al piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “
definiti dalla programmazione
”.
Art. 7
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 le parole: “
piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
programmazione
”.
Art. 8
Sistema informativo. Adeguamento dei rinvii alla normativa nazionale. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 le parole: “
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
”.
Art. 9
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Nella rubrica dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 , le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
Programmazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 , le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalla seguente: “
La programmazione
”.
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore in coerenza
con il programma annuale di attività ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno
di riferimento.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella programmazione
”.
Art. 10
Bilanci, contabilità e certificazione. Adeguamento rinvio. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 60/1999
1. Il comma 9 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
9. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi europei sono certificati nel rispetto della normativa europea in materia di organismi pagatori di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR.
”.
Art. 11
Gestione delle risorse finanziarie. Adeguamento rinvio. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1999
SEZIONE II
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Modifiche alla l.r. 36/2023
Art. 12
Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 36/2023
1. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), le parole: “
: Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri
” sono sostituite dalle seguenti: “
il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri
”.
Art. 13
Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/2023
a bis) la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori del calendario e degli orari di cui all’articolo 8;
2. All’inizio della lettera c) del comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 36/2023 sono aggiunte le parole: “
la cerca e
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.