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Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

CAPO XII
Urbanistica e sostenibilità. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 3/2017 e alla l.r. 11/2021
Art. 75
Piano operativo. Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente:
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione;
”.
Art. 76
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 . Modifiche all’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 .
1. Al comma 2 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
I procedimenti
” sono inserite le seguenti: “
di cui al comma 1
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2.bis Le modifiche introdotte dall’
articolo 26 della l.r. 10/2024
al primo periodo del comma 7 all’articolo 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della
l.r. 10/2024
, sia già stata presentata la SCIA o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall’applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della
l.r. 10/2024
.
”.
Art. 77
Monitoraggio degli effetti applicativi della legge. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017 .
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014 ), la parola: “
annualmente
” è sostituita con le seguenti: “
ogni cinque anni
”.
Art. 78
Requisiti per l’accesso ai contributi. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), le parole: “
dello studio di fattibilità tecnica ed economica
” sono sostituite dalle seguenti: “
del progetto di fattibilità tecnica ed economica
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.