Legge regionale 3 luglio 2024, n. 25
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
CAPO XI
Tutela dell’ambiente, energia, qualità dell’aria
SEZIONE I
Energia. Modifiche alla l.r. 88/1998 e alla l.r. 39/2005
Art. 63
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:

“
Art. 28 Funzioni amministrative
1. Nella materia “energia”, comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al

, allo
Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia.
”.Art. 64
Funzioni delle Province. Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 29 della l.r. 88/1998 è abrogato.
Art. 65
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Modifiche all’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. Il comma 8 dell’articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
articolo 15 del d.lgs. 192/2005
8.Qualora, in sede di ispezione, sia riscontrata la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, al responsabile dell’impianto inadempiente si applica, ai sensi dell’

, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all’articolo 23 sexies.
”.SEZIONE II
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 66
Carta dei servizi e delle attività. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009
1. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “
nel piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “nella programmazione
”.Art. 67
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 30/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
Piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “Programmazione
”.2. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
Il piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “La programmazione
”.3. Il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal direttore generale in coerenza con il piano di attività di cui all’articolo 16 ed è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 16 bis della l.r. 30/2009 le parole: “
nel piano
” sono sostituite dalle seguenti: “nella programmazione
”.Art. 68
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 , le parole: “
dal piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla programmazione
”.Art. 69
Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 , le parole: “
del piano della qualità
” sono sostituite dalle seguenti: “della programmazione
”.SEZIONE III
Tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010
Art. 70
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), le parole: “
e dall’
articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “e dall’
articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. PRTE)
”.Art. 71
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è aggiunta la seguente:
“
articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
b bis) individua, nell’ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all’

(Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;
”.Art. 72
Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
l.r. 14/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla
l.r. 35/2022 ”.2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
“
articolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006
e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all’

in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;
”.Art. 73
Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “
lettere e) ed f)
” sono sostitute dalle seguenti: “lettere e), e bis) ed f)
”.Art. 74
Piano di azione comunale (PAC). Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole: “
novanta
” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.