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Legge regionale 21 giugno 2024, n. 23

Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) l), n) e q), e l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene opportuno integrare la composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali, disciplinato dall’articolo 21 della l.r. 30/2015 , con un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco, al fine di portare anche le istanze del mondo del lavoro all’interno dell’organo di amministrazione del parco stesso;


2. Si ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa del consiglio direttivo del parco;


Approva la presente legge

Art. 1
Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 30/2015 la parola: “
sette
” è sostituita dalla seguente: “
otto
”.
c bis) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio;
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b), c) e c bis), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, nonché gli elenchi delle associazioni di categoria delle attività produttive e delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio.
”.
Art. 2
Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 114 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 114 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
Art. 114 bis Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2024, n. 23
(Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 ):
a) gli enti parco regionali provvedono ad adeguare gli atti di propria competenza a seguito dell’integrazione della composizione del consiglio direttivo di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis);
b) le comunità del parco trasmettono al Consiglio regionale l’elenco delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio, ai fini della nomina del componente di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis).
2. Nelle more dell’integrazione con il componente previsto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c bis), i consigli direttivi in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni nella loro composizione originaria.
3. L’incarico del componente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), termina alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica all’entrata in vigore della l.r. 23/2024
”.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.