Legge regionale 21 giugno 2024, n. 23
Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 2
Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 114 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 114 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
“
Art. 114 bis Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2024, n. 23
(Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 ):
a) gli enti parco regionali provvedono ad adeguare gli atti di propria competenza a seguito dell’integrazione della composizione del consiglio direttivo di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis);
b) le comunità del parco trasmettono al Consiglio regionale l’elenco delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio, ai fini della nomina del componente di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis).
2. Nelle more dell’integrazione con il componente previsto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c bis), i consigli direttivi in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni nella loro composizione originaria.
3. L’incarico del componente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), termina alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica all’entrata in vigore della l.r. 23/2024
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.