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Legge regionale 21 giugno 2024, n. 23

Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) l), n) e q), e l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );


Considerato quanto segue:


1. Si ritiene opportuno integrare la composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali, disciplinato dall’articolo 21 della l.r. 30/2015 , con un rappresentante delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio del parco, al fine di portare anche le istanze del mondo del lavoro all’interno dell’organo di amministrazione del parco stesso;


2. Si ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa del consiglio direttivo del parco;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.