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Legge regionale 19 giugno 2024, n. 22

Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024

Art. 1
Palestre della salute. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 21/2015
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Palestre della salute
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato quale programma di attività fisica individuale con le caratteristiche di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021 .
2. I programmi di esercizio fisico strutturato si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, definite “palestre della salute” dall’articolo 2, comma 1,
lettera ff), Sito esternodel d.lgs. 36/2021 . I programmi medesimi vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso Sito esternod.lgs. 36/2021 .
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto statuito dall'Sito esternoarticolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021 .
4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata comunicazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.