Legge regionale 19 giugno 2024, n. 21
Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e) e i bis), dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 21/2015 sono stati definiti i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi;
2. La fase attuativa di tali disposizioni, nell'ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l’introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell'attività sportiva e l'adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d'Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento:
alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto;
alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti;
alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto;
all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente;
all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compresa la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
3. È, inoltre, necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi effettuati dal concessionario negli anni dell’affidamento in gestione, questo al fine di permettere agli enti locali di poter contare, al termine della concessione, su impianti ben mantenuti ed efficienti, con un notevole risparmio di spesa nell’affidamento delle strutture;
4. Con la presente legge, si procede altresì, sempre in relazione a quanto riscontrato nel periodo di attuazione della norma, a specificare che gli enti locali possono affidare la gestione degli impianti sportivi anche ai raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della citata l.r. 21/2015 ;
5. Infine, specifiche disposizioni, da attuare mediante previsione all’interno dei regolamenti degli enti locali, vengono introdotte in relazione al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e a quello di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi;
Approva la presente legge
Art. 1
Soggetti affidatari. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 21/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) dopo le parole: “
federazioni sportive nazionali,
” sono inserite le seguenti: “
nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti,
”.Art. 2
Regolamento attuativo locale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/2015
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive;
”.2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
“
c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell’impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
4) delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche;
6) dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell’ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
”.3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
d) durata dell’affidamento in gestione commisurata, in particolare, all’entità degli interventi di
innovazione e miglioramento dell’impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
”.4. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.
5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.
6. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
”.7. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall’
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
”.

8. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
“
2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'
articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).
”.



Art. 3
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 21/2015
1. All’inizio della lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 sono inserite le seguenti parole: “
numero complessivo e
”.2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della 1.r. 21/2015 è inserita la seguente:
“
c bis) natura giuridica dei soggetti affidatari degli impianti sportivi;
”.3. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
“
c ter) tipologia dei contratti di lavoro applicati nell'ambito degli affidamenti e numero dei soggetti volontari eventualmente operanti negli impianti sportivi;
”.Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.