Legge regionale 19 giugno 2024, n. 21
Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 2
Regolamento attuativo locale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/2015
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive;
”.2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserita la seguente:
“
c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell’impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
4) delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche;
6) dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell’ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
”.3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
d) durata dell’affidamento in gestione commisurata, in particolare, all’entità degli interventi di
innovazione e miglioramento dell’impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
”.4. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.
5. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è abrogata.
6. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è sostituita dalla seguente:
“
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
”.7. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
“
2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall’
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).
”.

8. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:
“
2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'
articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi).
”.



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