Legge regionale 19 giugno 2024, n. 21
Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e) e i bis), dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 21/2015 sono stati definiti i criteri ai quali i regolamenti degli enti locali devono attenersi per definire le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi;
2. La fase attuativa di tali disposizioni, nell'ambito di un mutato contesto normativo che ha visto l’introduzione in Costituzione del valore educativo e sociale dell'attività sportiva e l'adozione, in data 13 ottobre 2021, della Carta europea dello sport riveduta da parte del Consiglio d'Europa, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ai criteri ivi contenuti, con particolare riferimento:
alla valorizzazione del numero di tesserati afferenti al soggetto proponente e dei progetti che prevedono una migliore modalità organizzativa nella conduzione e nel funzionamento dell'impianto;
alla storicità ed allo stato di manutenzione degli impianti;
alla presenza, nel progetto tecnico del soggetto proponente, delle necessarie qualifiche professionali a servizio delle attività sportive praticate sull'impianto;
all'opportunità di valorizzare, in modo prevalente, l'offerta sportiva da parte dell'affidatario, con particolare riferimento alle attività giovanili, all'interno della più complessiva valutazione dell'offerta economica presentata dal soggetto proponente;
all'opportunità di commisurare la durata dell'affidamento anche in relazione all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, nonché valutando la capacità di realizzazione dei progetti da parte del soggetto proponente, ivi compresa la capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici;
3. È, inoltre, necessario valutare il grado di manutenzione degli impianti ed il numero di interventi effettuati dal concessionario negli anni dell’affidamento in gestione, questo al fine di permettere agli enti locali di poter contare, al termine della concessione, su impianti ben mantenuti ed efficienti, con un notevole risparmio di spesa nell’affidamento delle strutture;
4. Con la presente legge, si procede altresì, sempre in relazione a quanto riscontrato nel periodo di attuazione della norma, a specificare che gli enti locali possono affidare la gestione degli impianti sportivi anche ai raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della citata l.r. 21/2015 ;
5. Infine, specifiche disposizioni, da attuare mediante previsione all’interno dei regolamenti degli enti locali, vengono introdotte in relazione al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e a quello di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

