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Legge regionale 14 maggio 2024, n. 18
Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 22 maggio 2024
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana, in conformità alla
legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAST, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.
legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAST, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

