Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024
Art. 3
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto
1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il dirigente competente per materia è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC), è individuato come RUP e adotta tutti i provvedimenti della procedura contrattuale.
2. Il DRC, nel rispetto della l.r. 1/2009 , può nominare RUP, con proprio decreto o con altro atto individuato nella delibera di cui all’articolo 7, comma 1, un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, oppure, in assenza, un dipendente scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con analogo inquadramento e incarico all’interno dell’amministrazione regionale. Il RUP, nominato dal DRC, propone allo stesso l’adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna.
3. Nell’ipotesi in cui il DRC, ai sensi del comma 2, nomina RUP un dipendente con incarico di elevata qualificazione appartenente alla struttura di cui lo stesso DRC è titolare, può delegare al medesimo l'adozione degli atti a rilevanza esterna con le modalità definite all'articolo 8.
3 bis. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l’intera durata dell’impedimento:
a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente può sostituire il RUP;
b) nei casi di cui al comma 2, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del primo periodo del comma 2. (1)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



