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Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15

Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 15 (Responsabile unico del progetto “RUP”);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);


Considerato che:


1. Il Sito esternod.lgs 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di appalti, tra cui il responsabile unico di progetto (RUP); l’Sito esternoarticolo 15, comma 4, del d.lgs. 36/2023 , infatti, nel disciplinare le attività di competenza del RUP dispone che le stazioni appaltanti possono dotarsi di modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase affidamento;


2. L’allegato I.2 al Sito esternod.lgs. 36/2023 “Attività del RUP”, che disciplina i compiti del RUP, distinti tra quelli comuni per tutte le fasi e quelli per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione, all’articolo 7, comma 1, lettera a), nell’ambito dei compiti relativi alla fase dell’affidamento tiene conto della possibile presenza di uffici o servizi dedicati alla verifica della documentazione amministrativa sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;


3. A seguito dell’emanazione del Sito esternod.lgs 36/2023 , è stata innovata profondamente la normativa in materia di appalti e si rende necessaria una generale revisione della l.r. 38/2007 e dei relativi atti attuativi;


4. Nelle more della suddetta revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali occorre intanto procedere:


- a disciplinare il modello organizzativo regionale che prevede la nomina del RUP e dei responsabili del procedimento di fase di cui al Sito esternod.lgs. 36/2023 e al relativo allegato I.2;


- a dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per la funzione di presidente di gara, nonché per l’approvazione degli atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta regionale.


5. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti del territorio regionale nella verifica dei progetti per gli aspetti strutturali e sismici, la cui competenza resta in capo alla Regione, occorre inserire la possibilità per gli stessi di richiedere, nei soli casi in cui la verifica sia eseguita al loro interno, un parere non vincolante al settore regionale competente in materia di sismica sul progetto esecutivo con riferimento alle categorie di opere di cui all’allegato A del d.p.g.r. 1/R/2022;


6. La presente legge non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.