Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024
CAPO II
Disposizioni organizzative per l’individuazione del RUP, per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, per la verifica della documentazione amministrativa e per il rilascio del parere tecnico nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs. 36/2023
Art. 3
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto
1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il dirigente competente per materia è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC), è individuato come RUP e adotta tutti i provvedimenti della procedura contrattuale.
2. Il DRC, nel rispetto della l.r. 1/2009 , può nominare RUP, con proprio decreto o con altro atto individuato nella delibera di cui all’articolo 7, comma 1, un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, oppure, in assenza, un dipendente scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con analogo inquadramento e incarico all’interno dell’amministrazione regionale. Il RUP, nominato dal DRC, propone allo stesso l’adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna.
3. Nell’ipotesi in cui il DRC, ai sensi del comma 2, nomina RUP un dipendente con incarico di elevata qualificazione appartenente alla struttura di cui lo stesso DRC è titolare, può delegare al medesimo l'adozione degli atti a rilevanza esterna con le modalità definite all'articolo 8.
Art. 4
Disposizioni per la nomina del responsabile di procedimento di fase
1. Il DRC, anche su proposta del RUP laddove diverso dal DRC, con proprio decreto, può nominare i responsabili di procedimento di fase, prima dell’avvio delle attività affidate agli stessi.
2. Possono essere nominati due responsabili di procedimento di fase, uno per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase dell’affidamento. Può essere nominato il responsabile di procedimento per una sola fase. Non può essere nominato un unico responsabile di procedimento per entrambe le fasi.
3. Nel provvedimento di nomina di cui al comma 1, il DRC attribuisce ai responsabili di procedimento di fase i compiti tra quelli previsti dagli articoli 6, 7 e 8, dell’allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 in relazione alla fase a cui gli stessi afferiscono, salvo quelli che ritenga di riservare al RUP, oppure a sé stesso in qualità di RUP.
4. In caso di nomina dei responsabili del procedimento di fase di cui al comma 1, gli stessi propongono al DRC oppure al RUP, laddove diverso dal DRC, l’adozione degli atti relativi alla procedura per la quale sono nominati.
5. Il responsabile del procedimento di fase è individuato fra i dipendenti in servizio nella struttura di cui è titolare il DRC di cui all’articolo 3, inquadrato nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento, oppure è scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con lo stesso inquadramento all’interno dell’amministrazione regionale.
Art. 5
Struttura competente per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara della Giunta regionale. Presidenza delle gare.
1. Nelle procedure di gara aperte per lavori, servizi e forniture di competenza della Giunta regionale, il settore competente in materia di attività contrattuale provvede alla verifica della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate dagli operatori economici.
2. Nelle procedure di cui al comma 1, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale assume la qualifica di presidente di gara e procede alla verifica della documentazione amministrativa e approva, con proprio decreto, l’elenco delle offerte ammesse e di quelle escluse.
3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle procedure aperte e ristrette, le funzioni di presidente di gara sono svolte secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.
Art. 6
Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara della Giunta regionale con il criterio del minor prezzo e per lo svolgimento delle procedure negoziate
1. Nelle procedure aperte per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale, in caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera quale seggio di gara monocratico ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del d.lgs. 36/2023 , e, oltre alla verifica della documentazione amministrativa di cui all’articolo 5, procede all’apertura delle offerte economiche e, con proprio decreto, approva l’elenco delle offerte ammesse ed escluse e la classifica della gara.
2. Nelle procedure negoziate della Giunta regionale per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023 , individuate nella deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1, il DRC, in qualità di RUP, nel decreto di avvio della procedura può indicare di avvalersi del settore competente in materia di attività contrattuale per la verifica della documentazione amministrativa di cui all’articolo 5. In caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera anche quale seggio di gara monocratico e svolge le funzioni di cui al comma 1.
Art. 7
Attuazione da parte della Giunta regionale e programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni operative per l’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, altresì, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e le relative modifiche, nonché il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale e le relative modifiche in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 . Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale dei lavori, e le relative modifiche, approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi al Consiglio regionale.
Art. 8
Conferimento della delega al RUP
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2009 , con decreto del Direttore generale della Giunta regionale sono definiti le modalità ed i criteri per il conferimento della delega di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 9
Parere tecnico nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs. 36/2023
1. La struttura regionale competente in materia di sismica, su richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti del territorio regionale, nel caso in cui la verifica di cui all’articolo 42 del d.lgs. 36/2023 sia effettuata internamente alla stazione appaltante stessa, fornisce un parere tecnico non vincolante ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche, limitatamente alle categorie di opere di cui all’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
2. Il parere di cui al comma 1 può essere richiesto da tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti del territorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.