Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito oggettivo e finalità
1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e dell’allegato I.2 allo stesso d.lgs. 36/2023 , detta le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di gara e, in particolare, per l’individuazione del responsabile unico del progetto (RUP) e per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, nonché per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara aperta per lavori pubblici, servizi e forniture e nelle procedure negoziate di lavori pubblici. La presente legge detta, altresì, la disciplina per il rilascio di un parere tecnico finalizzato all’accertamento di conformità alle norme tecniche in materia sismica nell’ambito della verifica di cui all’articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023 .
2. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 .
3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’attività contrattuale:
a) della Giunta regionale;
b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale e agli enti parco regionali, salvo diversa disposizione della legge istitutiva.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle aziende unità sanitarie locali (USL), all’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale (SSR) che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nell’ambito della propria autonomia di cui alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
4. Le disposizioni relative al rilascio del parere tecnico di cui all’articolo 9 si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti del territorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.