Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024
Art. 7
Attuazione da parte della Giunta regionale e programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni operative per l’attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, altresì, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e le relative modifiche, nonché il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale e le relative modifiche in conformità alle disposizioni di cui al
d.lgs. 36/2023 . Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale dei lavori, e le relative modifiche, approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi al Consiglio regionale.
d.lgs. 36/2023 . Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale dei lavori, e le relative modifiche, approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



