Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 maggio 2024
Art. 1
Ambito oggettivo e finalità
1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e dell’allegato I.2 allo stesso
d.lgs. 36/2023 , detta le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di gara e, in particolare, per l’individuazione del responsabile unico del progetto (RUP) e per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, nonché per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara aperta per lavori pubblici, servizi e forniture e nelle procedure negoziate di lavori pubblici. La presente legge detta, altresì, la disciplina per il rilascio di un parere tecnico finalizzato all’accertamento di conformità alle norme tecniche in materia sismica nell’ambito della verifica di cui all’
articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023 .
articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e dell’allegato I.2 allo stesso
d.lgs. 36/2023 , detta le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di gara e, in particolare, per l’individuazione del responsabile unico del progetto (RUP) e per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, nonché per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara aperta per lavori pubblici, servizi e forniture e nelle procedure negoziate di lavori pubblici. La presente legge detta, altresì, la disciplina per il rilascio di un parere tecnico finalizzato all’accertamento di conformità alle norme tecniche in materia sismica nell’ambito della verifica di cui all’
articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023 .2. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, si rinvia alle disposizioni di cui al
d.lgs. 36/2023 .
d.lgs. 36/2023 .3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



