Legge regionale 20 marzo 2024, n. 11
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 27 marzo 2024
Art. 19
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “
regolamenti urbanistici
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani operativi
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore
del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12.
”.


3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogati.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente:
“
8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9.
”.
5. Al comma 13 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
”, sono soppresse.
6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 sono abrogate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.