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Legge regionale 5 marzo 2024, n. 8

Disposizioni in materia di presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 13 marzo 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e f), dello Statuto;


Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, a partire da quanto contenuto all’interno della l.r. 59/2007 , considera prioritarie le azioni finalizzate al contrasto alla violenza di genere ed agli stereotipi culturali che la alimentano, garantendo accoglienza e supporto alle vittime nel percorso di autonomia e di reinserimento economico-sociale ed investendo, parimenti, nella prevenzione tramite strumenti educativi e culturali;


2. In quest’ottica, al fine di rendere ancora più organiche le misure regionali in materia, in coerenza con quanto contenuto nella “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cosiddetta “Convenzione di Istanbul”, si ritiene opportuno implementare, mediante specifiche modifiche alla l.r. 59/2007 , le previsioni inerenti alle attività di prevenzione, con particolare riferimento al cruciale aspetto degli interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere;


Approva la presente legge


Art. 1
Principi. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 59/2007
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione, inoltre, riconosce i soggetti che assistono alle violenze come vittime e persone offese dalle violenze stesse.
”.
Art. 2
Finalità. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 59/2007
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 59/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. La Regione promuove altresì interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché di ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto.
”.
Art. 3
Comitato di coordinamento ed elenchi dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 59/2007
1. Alla rubrica dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
ed elenco dei centri antiviolenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed elenchi dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere
”.
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti iscritti agli elenchi di cui al comma 6;
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 è sostituito dal seguente:
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 sono istituiti i seguenti elenchi regionali:
a) elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale;
b) elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale.
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 è sostituito dal seguente:
7. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, nonché i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
”.
5. Al comma 8 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
all’elenco
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli elenchi di cui al comma 6
”.
6. Al comma 9 dell’articolo 2 bis della l.r. 59/2007 le parole: “
L’elenco è aggiornato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli elenchi sono aggiornati
” e le parole: “
dall’elenco e per il suo aggiornamento
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli elenchi e per il loro aggiornamento
”.
Art. 4
Costituzione della rete. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 59/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 59/2007 dopo le parole: “
centri antiviolenza
” sono inserite le seguenti: “
e i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere
”.
Art. 5
Attività di prevenzione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 59/2007
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 59/2007 dopo le parole: “
progetti antiviolenza,
” sono inserite le seguenti: “
anche inerenti al recupero e al cambiamento comportamentale dei soggetti responsabili degli atti di violenza,
”.
Art. 6
Formazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 59/2007
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 59/2007 dopo le parole: “
centri antiviolenza,
” sono inserite le seguenti: “
dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere,
”.
Art. 7
Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 59/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 59/2007 le parole: “
di cui all’articolo 2, comma 1.
” sono sostituite dalle seguenti: “
di violenza di genere, nonché di promozione degli interventi volti alla presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere.
”.
Art. 8
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.