Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4
Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024
Art. 5
Erogazione dei contributi e relazione
1. L’erogazione dei contributi avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
2. Entro il 31 dicembre 2025 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull’impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, dell’intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all’articolo 2, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione, nei termini di cui al comma 2, della documentazione ivi prevista, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.