Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4
Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024
Art. 4
Modalità di concessione dei contributi
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. Le domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
3. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui al comma 2.
5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.