Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023
Art. 9
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze contributi straordinari per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, (8) per finanziare il completamento degli interventi sulle strade regionali inseriti nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), nonché la conclusione dei connessi rapporti attivi e passivi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio annuale del PRIIM ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”).
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, (8) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.(9)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.