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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Ai sensi degli articoli 4 e 5, il contributo di funzionamento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 23/2012 , è stabilmente ridotto dell’importo relativo al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito, oltre che degli oneri riflessi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. In relazione a quanto previsto all’articolo 4, comma 5, ed all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale procede con le opportune variazioni di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.