Menù di navigazione

Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023

Art. 51
Contributo all’Università degli studi di Firenze per l’attuazione del progetto di territorio “Parco agricolo della Piana”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Firenze, un contributo fino a un massimo complessivo di euro 50.000,00 per gli anni 2023 e 2024, per l’attuazione del progetto di territorio “Parco agricolo della Piana”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l’Università degli studi di Firenze che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 15.000,00 per l’anno 2023 e di euro 35.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 47 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.