Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 5
Risorse da destinare al trasporto pubblico locale. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), dopo le parole: “
domanda debole
” è inserita la seguente: “anche
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“
3 bis. Le risorse di cui al comma 3 possono essere assegnate anche per un arco temporale pluriennale entro il periodo di affidamento dei servizi riferiti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 84, comma 1.
”.Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.
Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.
Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



