Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni(42)
1.
La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026, euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, euro 562.455,00 per l’anno 2028 ed euro 125.190,00 per l’anno 2029, finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.
2.
L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3.
All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026 ed euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
4.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 562.455,00 per l’anno 2028 e di euro 125.190,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento.
Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.
Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.
Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



