Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 25
Interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata da rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall’improprio utilizzo in ambiente dell’aggregato riciclato
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare una somma fino a un massimo di euro 15.000.000,00 al finanziamento degli interventi volti al ripristino ambientale dei siti soggetti a potenziale contaminazione generata dai rifiuti abbancati su siti produttivi oggetto di accertamenti giudiziari e sulla strada regionale 429, nonché dall’improprio utilizzo in ambiente dell’aggregato riciclato, contenente Keu e altri rifiuti inidonei.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di complessivi euro 15.000.000,00 si fa fronte come segue:
a) per euro 14.200.000,00 per l’anno 2023, con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27,
della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per euro 13.000.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.200.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023;
b) per euro 800.000,00 per l’anno 2025 con le risorse già disponibili sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 3, lettera a), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’
articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.