Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 2
Differimento del termine relativo all’attribuzione delle risorse geotermiche. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “2023
”.Note del Redattore:
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 24 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 50.
Parola prima sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 . art. 25 ; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 51.
Comma prima sostituito con l.r. 12 aprile 2024, n. 13 , art. 6 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 42.
Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 48 ; poi così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



