Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 18
“
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l’anno 2023, euro 3.288.980,27 per l’anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di
tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27,
della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.
“
2 bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’
articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.
”.