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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

CAPO II
Disposizioni finali
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024–2026, nel rispetto delle destinazioni là definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026).
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 44 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.