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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per lavori nel Santuario internazionale “Pelagos” per la tutela dei mammiferi marini
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, (19)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 59.

per la realizzazione di un centro di interpretazione all’Isola d’Elba dedicato al Santuario internazionale “Pelagos” per la tutela dei mammiferi marini, ivi compresi gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana, Comune di Portoferraio ed Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.(20)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 59.

Art. 2
Contributo straordinario al Comune di Montespertoli per la costruzione di un teatro civico
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montespertoli un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di un teatro civico.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Montespertoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.
Art. 3
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campiglia Marittima contributi straordinari fino a un massimo di euro 545.000,00 per l’anno 2025, (2)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

per i seguenti interventi e secondo la seguente ripartizione:
a) euro 45.000,00 per la creazione di nuovi percorsi pedonali all’interno dell’area “Polledraia” in frazione Venturina Terme, luogo di reperimento di importanti reperti archeologici;
b) euro 150.000,00 per riqualificazione, mediante opere di messa in sicurezza e sistemazione, degli spazi esterni dell’area archeologica del mausoleo romano di Caio Trebazio, in frazione Venturina Terme;
c) euro 350.000,00 per riqualificazione dell’ex distretto socio sanitario di Venturina Terme mediante il trasferimento della biblioteca comunale “Renato Fucini-Luana Rovini” e degli uffici della Polizia municipale.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula fra la Regione Toscana e il Comune di Campiglia Marittima di un accordo per ciascun intervento, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 545.000,00 per l’anno 2025, (3)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025. (3)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

Art. 4
Contributo straordinario al Comune di Chiusi per manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Fabio Frullini”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusi un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, (4)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 15.

per concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Fabio Frullini”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Chiusi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 400.000,00, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport, e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (5)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 15.

Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini per la riorganizzazione funzionale del campo da calcio “Brandini Galasso”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, (6)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 16.

per sostenere le spese relative ai lavori necessari per la riorganizzazione funzionale degli spazi e delle aree del campo da calcio “Brandini Galasso”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Terranuova Bracciolini, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (7)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 16.

Art. 6
Contributo straordinario al Comune di Pescia per la messa a norma del palazzetto dello sport “M. Borelli”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 160.000,00 per l’anno 2024, per sostenere le spese relative alla messa a norma dell’impianto sportivo palazzetto dello sport “M. Borelli” in via Galilei, per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pescia, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 160.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 7
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Ortignano Raggiolo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ortignano Raggiolo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 71.000,00 per l’anno 2024, per il rifacimento della pavimentazione dell’edificio che ospita la scuola primaria di San Piero in Frassino, nel territorio del medesimo Comune.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024, e l’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2024 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 71.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 8
Contributo straordinario per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monte Argentario un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.700.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti della strada panoramica di proprietà pubblica che collega Porto Santo Stefano a Porto Ercole.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Monte Argentario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.700.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
Art. 9
Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze contributi straordinari per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, (8)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

per finanziare il completamento degli interventi sulle strade regionali inseriti nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), nonché la conclusione dei connessi rapporti attivi e passivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio annuale del PRIIM ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”).
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, (8)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.(9)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

Art. 10
Contributo straordinario al Comune di San Casciano in Val di Pesa per opere sulle strade di proprietà comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi migliorativi della viabilità di proprietà pubblica di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa, la zona industriale di Ponterotto ed il capoluogo di San Casciano Val di Pesa. (10)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 35.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Casciano in Val di Pesa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di 1.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026. (10)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 35.

Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Marciana Marina per riqualificazione area interna al centro abitato
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marciana Marina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, (11)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 36.

per concorrere alle spese di riqualificazione dell’area interna al centro abitato sita in Viale Aldo Moro, mediante realizzazione di un parcheggio pubblico con annessi servizi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Marciana Marina, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio pluriennale 2025 – 2027, annualità 2025. (12)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 36.

Art. 12
Contributo straordinario per interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica di accesso all’area industriale tra Montecarlo e Pescia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescia un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00 nel biennio 2025 – 2026, (13)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 37.

per la realizzazione interventi di messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica di accesso all’area industriale tra Montecarlo e Pescia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pescia che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 280.000,00 per l’anno 2025 ed euro 70.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.(14)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 37.

Art. 13
Contributo straordinario per l’avvio della progettazione di viabilità al Comune di Pieve a Nievole
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pieve a Nievole un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 100.000,00 nell’anno 2024, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un tratto di viabilità di collegamento tra la strada regionale 435 “Lucchese” e la strada provinciale 14 “Francesca Vecchia”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e gli enti locali interessati che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Viareggio per progettazione in materia di viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Viareggio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, (15)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.

per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio nel rispetto del quadro normativo definito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico regionale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune Viareggio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, (15)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (16)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 38.

Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Camaiore per lavori di ricostruzione immobile ex Arlecchino e riqualificazione piazze C. Castracani e G. Vecoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Camaiore un contributo straordinario fino a un massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, per finanziare i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile denominato “Arlecchino” e riqualificazione delle Piazze C. Castracani e G. Vecoli nel medesimo Comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana, l’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI) e il Comune di Camaiore, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Porcari per interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026, (17)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 47.

per concorrere alle spese per la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri, mediante ristrutturazione dell’immobile “ex Suore Dorotee” di proprietà del Comune stesso.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana e Comune di Porcari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2025 ed euro 550.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. (18)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 47.

Art. 17
Contributo all’Azienda USL Toscana nord ovest
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana nord ovest un contributo fino a un massimo di euro 760.000,00 per l’anno 2025, per concludere i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’immobile situato a Lucca in Via Bianchini 12, di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020) previo aggiornamento dell’accordo sottoscritto il 29 settembre 2021 con l’AUSL Toscana nord ovest, con estensione per ulteriori dieci anni della messa a disposizione a titolo gratuito del bene, in vigenza del quale la Regione gestisce a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell’immobile, che rimane in proprietà AUSL Toscana nord ovest.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 760.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025.
Art. 18
Contributo straordinario al Comune di Firenze per riqualificazione strutture per anziani presso Torrino Santa Rosa
Art. 19
Copertura finanziaria maggiori costi causati dall’incremento prezzi di interventi di edilizia scolastica
1. Per garantire il tempestivo avvio delle procedure di gara necessarie per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2024, nelle more dell’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), della riprogrammazione delle economie del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027, la Giunta regionale è autorizzata ad assicurare la copertura finanziaria dei maggiori costi causati dall’incremento dei prezzi degli interventi di edilizia scolastica del Comune di Vaiano, del Comune di Massarosa, del Comune di Cerreto Guidi e della Provincia di Pistoia per gli interventi inseriti nella delibera CIPESS 79/2021 fino ad un massimo di euro 1.315.000,00 di cui 789.000,00 nell’anno 2025 ed euro 526.000,00 nell’anno 2026.
2. Con deliberazione della Giunta regionale il contributo è ripartito tra gli enti locali di cui al comma 1 sulla base del fabbisogno emergente dai quadri economici aggiornati degli interventi. Sulla base della definitiva approvazione da parte del CIPESS della riprogrammazione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027, le risorse di cui al comma 1 sono recuperate al bilancio regionale per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 789.000,00 per l’anno 2025 e di euro 526.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente sulla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026 (1)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 44.

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Art. 20
Contributo al Comune di Lucignano per il completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile ex Cinema Rosini per finalità sociali, culturali ed educative.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Lucignano un contributo straordinario, fino a un importo massimo complessivo di euro 112.000,00 nell’anno 2024, per sostenere le spese relative al completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile ex Cinema Rosini per finalità sociali, culturali ed educative.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Lucignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 112.000, 00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 44 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 34.

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